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Indennizzo aggiuntivo ex L. 229/05
A chi è già titolare dell'indennizzo
previsto dalla L. 210/92 è riconosciuto un ulteriore indennizzo
consistente in un assegno mensile vitalizio pari a:
- sei (6) volte la somma percepita
come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha avuto un riconoscimento
dalla CMO pari alle categorie che vanno dalla 1° alla 4° della
tabella A annessa al DPR 915/78 e succ. modificazioni
- cinque (5) volte la somma
percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un
riconoscimento dalla CMO pari alla 5° o 6° categoria della citata
tabella A
- quattro (4) volte la somma
percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un
riconoscimento dalla CMO pari alla 7° o 8° categoria della citata
tabella A
L'indennizzo aggiuntivo è suddiviso a
metà tra il danneggiato ed i congiunti che gli prestano assistenza in
maniera continuativa e prevalente.
Nel caso in cui i congiunti siano deceduti, l’intero importo
dell’indennizzo è erogato al cittadino danneggiato per tutto il periodo
della sua esistenza in vita.
Nel caso di danneggiato minorenne o incapace di intendere e di volere,
l’indennizzo aggiuntivo viene erogato totalmente ai congiunti conviventi
che gli prestano assistenza prevalente e continuativa.
Nel caso in cui congiunti del minorenne siano deceduti l’indennizzo è
erogato ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera
prevalente e continuativa per tutto il periodo di esistenza in vita del
danneggiato.
In caso di morte del danneggiato, gli
aventi diritto sono gli stessi soggetti a carico già previsti con legge
210.
Soltanto nel caso di decesso del danneggiato avvenuto a causa della
vaccinazione e in data successiva al 20 novembre 2005, gli aventi
diritto possono scegliere tra un assegno una tantum di 150'000 euro
(corrisposto in 5 rate annuali di 30'000 euro) e l’indennizzo aggiuntivo
(rispetto a quello già concesso in virtù della legge 210/92).
Ulteriore indennizzo
Inoltre, sempre ai cittadini
danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni e già titolari di
indennizzo 210/92, la normativa prevede la concessione di un assegno
una tantum, ulteriore quindi all’indennizzo aggiuntivo istituito con
legge 229/05, il cui importo è in ogni caso pari ad un massimo
di 10
annualità dell’indennizzo aggiuntivo per il periodo
compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dello
stesso indennizzo aggiuntivo.
L’importo dell’assegno una tantum aggiuntivo viene erogato in cinque
rate annuali.
La domanda va indirizzata al
Ministero della Salute allegando la documentazione necessaria per
certificare la titolarità all’indennizzo 210/92 nonché la categoria
tabellare attribuita.
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Legge 25 Febbraio 1992,
n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni.
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Legge 29
ottobre 2005, n. 229 Disposizioni in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
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Legge
25 luglio 1997, n. 238
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.
210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
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D.
Lgs. 9 Novembre 2007, n. 207
Attuazione della direttiva
2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue
e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi.
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Legge 14
luglio 1967, n. 592
Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano
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Legge
4 maggio 1990, n. 107
Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
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Sent. 11 gennaio 2008 n. 581 |
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