Guida per l'indennizzo 210
(dal sito
del Ministero della Salute)
In generale
CHE
COSA E' L’INDENNIZZO
IL RISARCIMENTO DEL
DANNO
BENEFICIARI
PROCEDURE
COSA FARE IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO DELLA C.M.O.
COSA FARE IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO SUL RICORSO
AMMINISTRATIVO
***********************************
in
generale
Il Ministero della
salute, attraverso l’Ufficio VIII della Direzione della
Programmazione Sanitaria, eroga gli indennizzi ai
soggetti danneggiati in modo irreversibile da
vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati infetti, ai sensi della
legge 210/1992 e successive modificazioni.
Nell’anno 2001 è avvenuta, come previsto dal D.P.C.M. 26
maggio 2000, l’attribuzione delle competenze in materia
di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre
le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni
a statuto speciale, secondo quanto previsto dall’art.10
del Decreto legislativo n.112/1998, sono rimaste di
competenza statale; pertanto in tali casi l’Ufficio
provvede al completamento della procedura amministrativa
di riconoscimento del diritto all’indennizzo e
all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione
delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210.
Inoltre, in base all’accordo raggiunto in Conferenza
Stato-Regioni l’8 agosto 2001, spetta al Ministero anche
la gestione degli indennizzi già concessi al momento del
trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a
statuto ordinario che di quelle a statuto speciale. Più
precisamente, l’Ufficio si occupa di tutte le variazioni
intervenute relativamente a tali indennizzi, come le
cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie
patologie.
CHE
COSA E' L’INDENNIZZO
L'indennizzo consiste in un assegno composto da una
somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B
allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro
emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma
corrispondente all'importo dell'indennità integrativa
speciale di cui alla legge 324/59.
Esso si compone quindi di due quote: una prima che
rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda
che integra la prima, detta appunto INDENNITA’
INTEGRATIVA SPECIALE.
Entrambe le due
quote devono essere rivalutate annualmente.
Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento
dell'indennizzo previsto dall'art.1 della Legge 210/92,
possono presentare domanda, con le stesse modalità, per
ottenere un assegno una tantum, pari al 30%
dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il
manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
dell'indennizzo stesso (art.1,
comma 2, legge 238/97).
IL RISARCIMENTO DEL
DANNO
Il risarcimento del danno
costituisce una materia completamente diversa
dall’indennizzo previsto dalla
legge 210/92.
L’indennizzo assume il significato di misura di
solidarietà sociale cui non necessariamente si
accompagna una funzione assistenziale.
Il risarcimento del danno trova invece il proprio
presupposto nell'accertamento di una responsabilità
colposa o dolosa della amministrazione di tipo
giudiziario, come stabilito dal Codice Civile
all’articolo 2043.
L’ufficio VIII della Programmazione sanitaria è
competente ai fini della esecuzione di eventuali
sentenze giudiziarie di condanna nella suddetta materia.
Possono presentare
domanda:
- i soggetti
danneggiati irreversibilmente da epatite o da
infezione da HIV derivante da trasfusione o
somministrazione di emoderivati
- i soggetti
danneggiati a causa di vaccinazione obbligatoria
per legge o ordinanza di un’autorità sanitaria;
- gli operatori
sanitari che in occasione e durante il servizio
abbiano contratto una infezione contratta a
seguito di contatto con sangue e suoi derivati
- i soggetti non
vaccinati che abbiano riportato una menomazione
permanente in conseguenza di contatto con
persona vaccinata
- i soggetti che
per motivi di lavoro o incarico del proprio
ufficio, o per poter accedere ad uno stato
estero, si sono sottoposti a vaccinazioni che,
pur non essendo obbligatorie, risultassero
necessarie
- soggetti
operanti in strutture sanitarie ospedaliere a
rischio che si sono sottoposti a vaccinazioni
anche non obbligatorie
- coniuge
contagiato da uno dei soggetti sopra indicati
- figlio
contagiato durante la gestazione da madre che ha
avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo
PROCEDURE
- La domanda di
indennizzo deve essere presentata all'Azienda USL di
residenza (ricorda che puoi utilizzare uno dei
moduli presenti su questo sito)
- L'Azienda USL ha
il compito di svolgere l'istruttoria, controllando
la completezza di tutta la documentazione richiesta
e verificando il possesso dei requisiti previsti
dalla legge
- Svolta
l'istruttoria, l'Azienda USL deve inviare copia
completa del fascicolo alla Commissione medica
ospedaliera (CMO) che provvede a convocare a visita
l'interessato, ad esaminare la documentazione
sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale
tra l'infermità e la trasfusione, sulla categoria di
ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della
domanda . Il verbale contenente il giudizio viene
inviato alla ASL
- Il verbale della
CMO viene poi notificato ai diretti interessati o
alle persone da essi delegate. Dal giorno
dell'avvenuta notifica decorre il termine di trenta
giorni per l'eventuale presentazione del ricorso
contro il giudizio della CMO
- Con il Decreto
legislativo 31 marzo 1998 ed il conseguente DPCM del
26 maggio 2000 le competenze in materia di
indennizzi ai sensi
Legge 210/92 con decorrenza dal 1° gennaio 2001
sono state trasferite dal Ministero della Salute
alle regioni. Pertanto, le regioni a Statuto
ordinario provvedono a notificare il giudizio della
CMO e a liquidare l'indennizzo mensile e gli
arretrati spettanti ai soggetti danneggiati ivi
residenti, o ai loro eredi. Per le regioni a Statuto
speciale resta invece la competenza del Ministero
della Salute sia per la notifica del giudizio della
CMO che per l’erogazione dei benefici previsti
- Nel caso di
aggravamento dell'infermità già riconosciuta,
l'interessato può presentare all'Azienda USL, entro
sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda
di revisione (art.6 L.210/92),al fine di ottenere l’ascrizione
ad una diversa categoria tabellare (modulo
per domanda di aggravamento)
- I soggetti che
hanno contratto più di una malattia (ai quali è già
stato riconosciuto il diritto all'indennizzo),
possono presentare apposita domanda per ottenere un
indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia).
L'indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la
categoria corrispondente alla patologia più grave
(art.1 comma 7,
Legge 238/97)
(modulo
per domanda di doppia patologia)
- In caso di decesso
del danneggiato gli aventi diritto (nell'ordine
previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli
minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare
domanda per la corresponsione di un assegno una
tantum di €77.468,53 (L.150.000.000). La stessa va
presentata presso l'Azienda USL dell'ultima
residenza del soggetto danneggiato deceduto . Gli
eredi hanno inoltre diritto ad ottenere la somma
corrispondente ai ratei maturati e non riscossi
dall’intestatario dell’indennizzo
- Il termine per la
presentazione della domanda per i soggetti
danneggiati da vaccinazione, trasfusione o
somministrazione di emoderivati è di tre anni,
mentre per i soggetti affetti da HIV il termine è di
dieci anni. I termini decorrono dal momento in cui,
sulla base della documentazione presentata, l'avente
diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
Sono fatti salvi i termini di prescrizione ordinaria
decennale
COSA FARE IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO DELLA CMO
Avverso il giudizio della CMO l'interessato può
presentare ricorso amministrativo (art.5 L.210/92), sul
quale è competente a decidere il Ministero della Salute.
Il ricorso deve essere inviato al Ministero - Direzione
Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di
Assistenza e dei Principi Etici di Sistema – Ufficio
VIII – V.Ribotta, 5 - 00144 ROMA – entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla notifica del giudizio,
o dalla piena conoscenza dello stesso.
In tal caso, le regioni a Statuto ordinario provvedono
ad inviare copia del fascicolo al Ministero per l'esame
del ricorso.
Solo successivamente l’Ufficio VIII provvede
all’istruttoria del ricorso e alla valutazione del
rispetto dei termini di presentazione dello stesso.
Segue l’invio della pratica all’Ufficio medico legale,
che rivede il giudizio espresso dalla Commissione medica
ospedaliera ed emana il parere di cui all’art. 5 L.210/92.
Il procedimento relativo al ricorso termina con
l’emissione del decreto ministeriale a firma del
sottosegretario di stato e la notifica dello stesso
all’interessato.
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per la
presentazione del ricorso amministrativo.
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COSA FARE IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO SUL RICORSO
AMMINISTRATIVO
Entro un anno dalla comunicazione della decisione sul
ricorso è facoltà del ricorrente presentare ricorso
dinanzi al Giudice ordinario del lavoro.
Sara' assistito
da uno studio professionale convenzionato con l'Associazione
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