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DECRETO
LEGISLATIVO 9 Novembre 2007, n. 207
Attuazione della direttiva
2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue
e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi.
(GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl.
Ordinario n.228)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 191, recante
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di
qualita' e sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti, ed in particolare l'art. 26, comma
1, lettere a) e i);
Vista la direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30
settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni in tema di rintracciabilita' e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, ed
in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visti i decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 8
settembre 2000, n. 332;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante nuova disciplina
delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n.
308, recante regolamento per la disciplina dei compiti di
coordinamento a livello nazionale delle attivita' dei centri
regionali di coordinamento a compensazione in materia di sangue
ed emoderivati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
settembre 2000, recante approvazione dell'Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi, per l'esercizio delle attivita'
sanitarie relative alla medicina trasfusionale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 7 settembre
2000, recante disposizioni relative all'importazione e
all'esportazione di sangue e di emocomponenti per uso
terapeutico, profilattico e diagnostico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,
recante caratteristiche e modalita' per la raccolta di sangue e
di emocomponenti" e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,
recante protocolli per l'accertamento della idoneita' del
donatore di sangue e di emocomponenti, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13
aprile 2005;
Considerato che e' necessario dare compimento ad un sistema di
emovigilanza, inteso quale insieme delle procedure di
sorveglianza organizzate relative agli incidenti o alle reazioni
indesiderate gravi o inaspettate dei donatori o dei riceventi,
nonche' al controllo epidemiologico dei donatori;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione
del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
difesa e per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente
direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) "rintracciabilita": la possibilita' di ricostruire il
percorso di ciascuna unita' di sangue o di emocomponente da esso
derivato dal donatore alla sua destinazione finale, che si
tratti di un ricevente, di un produttore di medicinali o della
sua eliminazione, e viceversa;
b) "centro notificante": i servizi trasfusionali che notificano
effetti indesiderati gravi e/o incidenti gravi all'autorita'
regionale competente;
c) "ricevente": la persona che ha ricevuto una trasfusione di
sangue o di emocomponenti;
d) "consegna": la fornitura di sangue o di emocomponenti da
parte di un servizio trasfusionale per la sua trasfusione ad un
ricevente;
e) "imputabilita": la probabilita' che un grave effetto
indesiderato in un ricevente possa essere attribuito al sangue o
all'emocomponente trasfuso o che un grave effetto indesiderato
in un donatore possa essere attribuito al processo di donazione;
f) "strutture": ospedali, cliniche, produttori e istituti di
ricerca biomedica cui possono essere consegnati sangue o
emocomponenti.
Art. 2.
Rintracciabilita'
1. I servizi trasfusionali e le
unita' di raccolta devono garantire la rintracciabilita' del
sangue e degli emocomponenti grazie ad accurate procedure di
identificazione, alla tenuta di registri e ad un adeguato
sistema di etichettatura conformemente alla normativa vigente.
2. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono
garantire che il sistema di rintracciabilita' in vigore consenta
di rintracciare gli emocomponenti stabilendo dove ed in che fase
di lavorazione si trovino conformemente alla normativa vigente.
3. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono
garantire che sia approntato un sistema specifico per
identificare individualmente ogni donatore, ogni unita' di
sangue prelevata e ogni emocomponente preparato, a prescindere
dall'uso cui sia destinato, nonche' le strutture cui e' stato
consegnato un determinato emocomponente conformemente alla
normativa vigente.
4. Le strutture cui vengono consegnati sangue o emocomponenti
devono approntare un sistema per registrare ogni unita' di
sangue o di emocomponente ricevuta, trattata sul posto o meno, e
la destinazione finale di tale unita' ricevuta,
indipendentemente dal fatto che sia utilizzata per trasfusioni,
scartata o restituita alla struttura trasfusionale che l'ha
distribuita conformemente alla normativa vigente.
5. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta devono
disporre di un identificatore unico che consenta di associarlo
precisamente ad ogni unita' di sangue da esso raccolta e ad ogni
emocomponente da esso preparato, conformemente alla normativa
vigente.
Art. 3.
Procedura di verifica per la consegna di sangue o di
emocomponenti
1. I servizi trasfusionali,
conformemente alla normativa vigente, devono disporre di idonee
procedure che, al momento di consegnare unita' di sangue o di
emocomponenti destinate a trasfusioni, consentano di verificare
che ogni unita' consegnata sia stata trasfusa al ricevente
previsto o, qualora non sia stata trasfusa, di verificare la sua
successiva destinazione.
Art. 4.
Registrazione di dati relativi alla rintracciabilita'
1. Al fine di assicurare la
rintracciabilita', i servizi trasfusionali, le unita' di
raccolta e le strutture cui vengono consegnati sangue o
emocomponenti devono conservare i dati di cui all'allegato I in
forma appropriata e leggibile per almeno trenta anni.
Art. 5.
Notifica degli effetti indesiderati gravi
1. Le strutture in cui si
effettuano trasfusioni di sangue o di emocomponenti devono
approntare procedure per conservare le registrazioni delle
trasfusioni e per notificare tempestivamente ai servizi
trasfusionali che hanno consegnato il sangue e gli emocomponenti
gli eventuali gravi effetti indesiderati, osservati nei
riceventi durante o dopo la trasfusione, attribuibili alla
qualita' e alla sicurezza del sangue o dei suoi componenti.
2. I centri notificanti devono predisporre procedure per
comunicare all'autorita' regionale competente, non appena ne
siano venuti a conoscenza, tutte le informazioni pertinenti
relative a presunti effetti indesiderati gravi. A tale fine, e'
obbligatorio servirsi dei modelli di notifica che figurano nella
parte A dell'allegato II.
3. I centri notificanti sono tenuti a:
a) comunicare all'autorita' regionale competente tutte le
informazioni pertinenti relative a effetti indesiderati gravi
con un livello di imputabilita' 2 o 3, secondo quanto previsto
nell'allegato II, attribuibili alla qualita' o alla sicurezza
del sangue o dei suoi componenti;
b) informare l'autorita' regionale competente di qualsiasi caso
di trasmissione di agenti infettivi attraverso il sangue e gli
emocomponenti, non appena ne siano venuti a conoscenza;
c) descrivere i provvedimenti adottati per quanto riguarda gli
altri emocomponenti interessati, distribuiti a fini di
trasfusione o di impiego come plasma destinato al frazionamento;
d) valutare i presunti effetti indesiderati gravi conformemente
ai livelli di imputabilita' che figurano nella parte A
dell'allegato II;
e) non appena conclusa l'indagine, completare la notifica dei
gravi effetti indesiderati, servendosi del modello di cui alla
parte A dell'allegato II;
f) presentare annualmente all'autorita' regionale competente,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo, un rapporto completo
sui gravi effetti indesiderati servendosi del modello di cui
alla parte B dell'allegato II.
4. La notifica viene effettuata secondo i flussi informativi
previsti dalla normativa vigente.
Art. 6.
Notifica degli incidenti gravi
1. I servizi trasfusionali
predispongono procedure atte a conservare il registro di
qualsiasi incidente grave che sia tale da potersi ripercuotere
sulla qualita' o la sicurezza del sangue e degli emocomponenti.
2. I centri notificanti predispongono procedure atte a
comunicare all'autorita' regionale competente, servendosi del
modello di notifica di cui alla parte A dell'allegato III, non
appena ne siano venuti a conoscenza, tutte le informazioni
pertinenti relative ad incidenti gravi che potrebbero mettere in
pericolo donatori o riceventi diversi da quelli direttamente
coinvolti nell'incidente di cui trattasi.
3. I centri notificanti sono tenuti a:
a) valutare gli incidenti gravi per individuare le cause
evitabili nel corso del processo;
b) completare la notifica degli incidenti gravi, non appena
l'indagine sia stata conclusa, servendosi del modello di cui
alla parte B dell'allegato III;
c) presentare annualmente all'autorita' regionale competente,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo, un rapporto completo
sugli incidenti gravi servendosi del modello di cui alla parte C
dell'allegato III.
4. La notifica viene effettuata secondo i flussi informativi
previsti dalla normativa vigente.
Art. 7.
Prescrizioni per il sangue e gli emocomponenti d'importazione
1. Ai fini dell'importazione da
Paesi terzi di sangue ed emocomponenti, destinati alla terapia
trasfusionale, la struttura richiedente assicura, in conformita'
a quanto previsto dalla normativa vigente, che presso i servizi
trasfusionali, le unita' di raccolta e le strutture di
provenienza vengano applicati un sistema di rintracciabilita' ed
un sistema di notifica equivalenti a quelli previsti dal
presente decreto.
Art. 8.
Rapporti annuali
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano comunicano all'autorita'
nazionale competente entro il 30 marzo di ogni anno, mediante i
modelli di cui alla parte B dell'allegato II e alla parte C
dell'allegato III, un rapporto sulle notifiche degli effetti
indesiderati e degli incidenti gravi ricevute nell'anno
precedente dai centri notificanti.
Art. 9.
Comunicazione di informazioni fra autorita' competenti
1. Il Ministero della salute pone
in atto le iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione
delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati
membri in relazione agli effetti indesiderati e agli incidenti
gravi, al fine di assicurare che il sangue o gli emocomponenti
che si sa o si presume siano difettosi vengano ritirati dalla
circolazione e scartati.
Art. 10.
Recepimento
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero della difesa per
il servizio trasfusionale delle Forze armate, di cui
all'articolo 24 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, attuano con
proprio provvedimento le disposizioni di cui al presente
decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
il Ministero della difesa, per il servizio trasfusionale delle
Forze armate, adottano i necessari provvedimenti affinche' i
servizi trasfusionali, le unita' di raccolta e le strutture cui
vengono consegnati sangue o emocomponenti attuino un sistema di
rintracciabilita' e di notifica di effetti indesiderati e di
incidenti gravi conforme alla normativa nazionale e alle norme e
specifiche comunitarie di cui al presente decreto.
Art. 11.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme
del presente decreto afferenti a materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2002/98/CE, si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dei principi fondamentali desumibili.
Art. 12.
Oneri finanziari
1. Agli oneri di cui al presente
decreto, al netto dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione
e dal consolidamento di attivita' gia' svolte dalle
amministrazioni interessate, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2007, 3 milioni di euro per l'anno 2008, e 1,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, vengono
versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva
riassegnazione, in deroga, a decorrere dall'anno 2008,
all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
quanto ad euro 67.000 annui, ai pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della difesa e, per i restanti
importi ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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Legge 25 Febbraio 1992,
n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni.
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Legge 29
ottobre 2005, n. 229 Disposizioni in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
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Legge
25 luglio 1997, n. 238
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.
210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
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Lgs. 9 Novembre 2007, n. 207
Attuazione della direttiva
2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue
e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi.
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Legge 14
luglio 1967, n. 592
Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano
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Legge
4 maggio 1990, n. 107
Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
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Sent. 11 gennaio 2008 n. 581 |
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