|
Legge 25 febbraio 1992, n. 210
(in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 55).
Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati.
Art. 1.
1. Chiunque abbia riportato, a
causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di
una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle
quali sia derivata una menomazione permanente della integrità
psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato,
alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1
spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni
da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati,
nonchè agli operatori sanitari che, in occasione e durante il
servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità
psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di
contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti
affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla
presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla
presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano
riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona
vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per
motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere
accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni
che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai
soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie
ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non
obbligatorie.
Art. 2.
1. L'indennizzo di cui all'art.
1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato
nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile
1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio
1984, n. 111.
2. L'indennizzo di cui al comma
1, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla
legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, ha
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
3. Qualora a causa delle
vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia
derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di
cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 150
milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine:
coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro,
genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.
4. Qualora la persona sia
deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi
esercita la potestà parentale.
Art. 3.
1. I soggetti interessati ad
ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano
domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di
tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di
infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla
base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente
diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
2. Alla domanda è allegata la
documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati
relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla
vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è
derivata la menomazione permanente del soggetto.
3. Pe le infezioni da HIV la
domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante
la data di effettuazione della trasfusione o della
somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati
relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la
data dell'avvenuta infezione da HIV.
4. Alla domanda di indennizzo ai
sensi dell'art. 2, comma 3, è allegata la documentazione
comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al
vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla
vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda
è allegata la documentazione comprovante la data di
effettuazione della trasfusione o della somministrazione di
emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento
trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la data dell'avvenuto
decesso.
5. Il medico che effettua la
vaccinazione di cui all'art. 1 compila una scheda informativa
dalla quale risultino gli eventuali effetti collaterali
derivanti dalle vaccinazioni stesse.
6. Il medico che effettua
trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda
informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla
somministrazione.
7. Per coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la
menomazione prevista dall'art. 1, il termine di cui al comma 1
del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
Art. 4.
1. Il giudizio sanitario sul
nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la
somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e
derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione
dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla
commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
2. La commissione
medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti
e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle
lesioni riscontrate.
3. La commissione
medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale
tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione,
la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e
derivati in occasione di attività di servizio.
4. Nel verbale è espresso il
giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità
secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
Art. 5.
1. Avverso il giudizio della
commissione di cui all'art. 4, è ammesso ricorso al Ministro
della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla
notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla
presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito
l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che
è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. E' facoltà del ricorrente
esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro
un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in
difetto, dalla scadenza del termine previsto per la
comunicazione.
Art. 6.
1. Nel caso di aggravamento delle
infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda
di revisione al Ministro della sanità entro sei mesi dalla data
di conoscenza dell'evento.
2. Per il giudizio
sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3
e 4. ticoli 3 e 4.
Art. 7.
1. Ai fini della prevenzione
delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie
locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione
rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai
soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da
vaccinare e alle persone a contatto.
2. I progetti di cui al comma 1
assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui
possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono
prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle
comunità in genere.
3. Le regioni, attraverso le
unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi
sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali
dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.
Art. 8.
1. Gli indennizzi previsti dalla
presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.
2. All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19
miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal
1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della
sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
3. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
|