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Legge 29 ottobre 2005, n. 229
" Disposizioni in materia di indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5
novembre 2005
Art. 1.
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro
assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all’articolo
165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo
consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma
percepita dal danneggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992,
n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e
sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto
per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano
o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e
continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di
volere l’indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al
precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1,
l’indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di
volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e
continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia
derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della
presente legge, l’avente diritto può optare tra l’ulteriore indennizzo di cui al
comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in
cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono
considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge,
i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.
4. L’intero importo dell’indennizzo, stabilito ai sensi del
presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici
ISTAT.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione
per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.
2. All’istituzione e al funzionamento della commissione di
cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all’attività della
commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
Art. 3.
1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che
usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in
corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato
e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere
ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale
alla prosecuzione del giudizio.
2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi
alla commissione di cui all’articolo 2.
Art. 4.
1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 è
ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui
ammontare è determinato dalla commissione di cui all’articolo 2, sino alla
misura massima di dieci annualità dell’indennizzo di cui al medesimo comma 1
dell’articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso
e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al
soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano
prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
2. Le annualità pregresse sono definite con tabelle di
conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del
manifestarsi dell’evento dannoso e la data di ottenimento dell’indennizzo.
3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo,
sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall’anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente
legge, valutato in 15,2 milioni di euro per l’anno 2005 e in 30 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, anche
ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Legge 25 Febbraio 1992,
n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni.
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Legge 29
ottobre 2005, n. 229 Disposizioni in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
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Legge
25 luglio 1997, n. 238
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.
210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
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D.
Lgs. 9 Novembre 2007, n. 207
Attuazione della direttiva
2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue
e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi.
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Legge 14
luglio 1967, n. 592
Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano
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Legge
4 maggio 1990, n. 107
Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
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Sent. 11 gennaio 2008 n. 581 |
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