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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 11 gennaio 2008, n. 581
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 27.10.1999, 223 attori convenivano davanti al
tribunale di Roma il Ministero della Sanità, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, ai sensi degli artt.
2043, 2049 e 2050 c.c. per non avere evitato che agli attori o ai loro danti
causa, che necessitavano per patologie congenite di continue trasfusioni,
venissero somministrati prodotti emoderivati senza i necessari controlli, per
cui questi contraevano varie affezioni, quali HIV, HBV ed HCV, alle quali a
distanza di alcuni anni in alcuni casi seguiva la morte.
Intervenivano in giudizio anche altri soggetti che assumevano anch'essi di
aver contratto il contagio e di avere diritto al risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva la domanda di condanna generica al risarcimento del
danno. L'appello proposto dal Ministero veniva rigettato dalla corte di appello
di Roma, con sentenza depositata il 12.1.2004.
Riteneva la corte territoriale che l'eccezione di prescrizione era infondata,
in quanto a norma dell'art. 2935 c.c. il diritto può essere esercitato solo
allorché il titolare abbia raggiunto la piena cognizione dell'esistenza e del
fondamento del medesimo, ed individuando il dies a quo nel momento del rilascio
delle certificazioni relative all'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992
da parte delle Commissioni medico ospedaliere. Riteneva la corte di merito che
il termine di prescrizione era decennale, trattandosi di fattispecie di reati di
epidemia colposa, lesioni colpose plurime e di omicidio colposo. Nel merito
riteneva la corte che, trattandosi di accertamento del solo an debeatur non era
necessario valutare la prescrizione in relazione alle singole posizioni,
attenendo tale valutazione al successivo giudizio di liquidazione dei danni,
mentre risultava accertata la riconducibilità degli eventi dannosi alla
responsabilità dell'amministrazione per essere gli stessi stat i causati da
emotrasfusione o assunzione di emoderivati con sangue infetto, come riconosciuto
dallo stesso Ministero che aveva erogato l'indennità di cui alla legge n. 210
del 1992.
Riteneva poi il giudice di appello che l'Amministrazione era in possesso
delle fin dagli anni '70 di elementi di studio e di ricerca tali da consentire
di individuare almeno il virus dell'epatite B e quindi da rendere obbligatoria
l'adozione di misure di prevenzione. La corte riconosceva, inoltre, agli attori
anche il diritto al risarcimento del danno morale. Nelle more interveniva una
transazione tra il Ministero e gran parte degli attori. Il Ministero della
salute impugnava la sentenza della corte di appello nei confronti dei soggetti
con cui non aveva transatto la lite e cioè: ...vari....
I predetti intimati, ad eccezione degli ultimi tre, resistevano con
controricorso; essi hanno presentato anche memoria.
Motivi della decisione
1.1. La causa è stata rimessa alle Sezioni Unite, presentando questioni di
massima di particolare importanza relative: al nesso causale in tema di
responsabilità civile, segnatamente da condotta omissiva; al dies a quo della
prescrizione per il risarcimento dei danni lungolatenti; alla responsabilità del
Ministero della Salute per danni "da sangue infetto".
1.2. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di
A. C., per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti come risulta dalla documentazione prodotta da quest'ultima, tra lei
ed il Ministero della Salute è intervenuta una transazione, la quale,
comportando la cessazione della materia del contendere, fa venire meno
l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso nei confronti dell'A..
1.3.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2697, 2934, 2935, 2943, 2946, 2947 c.c., 112
c.p.c, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia, a norma dell'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c..
Il ricorrente assume che erratamente, ai fini della prescrizione, nel corso
del giudizio di merito non sono state vagliate autonomamente le varie posizioni
degli attori, risalenti a diversi momenti, giustificando ciò con il rilievo che
nella fattispecie si trattava di domanda di condanna generica al risarcimento
del danno. Assume poi che i fatti nella maggior parte dei casi si collocavano
tra il 1978 ed il 1988 e che quindi al momento della proposizione della domanda
erano maturate sia la prescrizione decennale che quella quinquennale, le quali
andavano valutate con riferimento al verificarsi del danno.
Secondo il ricorrente in ogni caso il termine di prescrizione è quinquennale
e non decennale, sia perché il convenuto nel giudizio risarcitorio non coincide
con l'autore dell'illecito penale, sia perché manca l'esistenza dell'elemento
soggettivo del reato , sia perché nella fattispecie sussistevano cause di
giustificazione, quali la scriminante dell'attività medico-chirurgica e quella
del consenso dell'avente diritto. 2.1. Il motivo è solo in parte fondato.
Esso è fondato nella parte in cui censura l'impugnata sentenza, allorché
questa ritiene che la posizione dei singoli attori, ai fini dell'eccepita
prescrizione, non fosse rilevante nella fattispecie, trattandosi di accertamento
del solo an debeatur, mentre solo nel successivo giudizio di quantificazione del
danno tale singole posizioni andavano vagliate ai fini della prescrizione.
Infatti non rileva che, nella specie, fosse stata chiesta una condanna in
forma generica, dal momento che anche questo tipo di statuizione conforma
autoritativamente i contenuti sostanziali del rapporto obbligatorio, imponendo
all'obbligato di eseguire una prestazione e rende il vincitore titolare di actio
iudicati (cfr. Cass. n. 18825 del 2002; n. 3727 del 2000), cosicché' la parte
convenuta ha l'onere di eccepire tempestivamente la prescrizione, essendole
precluso di farlo nel giudizio sul quantum (cfr. Cass. n. 3243 del 1985; n. 5211
del 1980).
Pertanto anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il
convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha
l'onere di sollevare la relativa eccezione in tale giudizio nei termini di legge
a pena di decadenza (cfr. Cass., 23/04/2004, n.7734; Cass. 27/05/2005, n.11318).
Ciò comporta che il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale
eccezione, che integra una preliminare di merito, per cui l'eventuale
sussistenza della prescrizione fa venir meno ogni interesse della parte
all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato (Cass. 04/04/1992, n.4151;
Cass. 1/08/1987, n.6651).
Solo così impostata e risolta la questione si intende il conseguenziale
principio secondo cui la sentenza di condanna generica passata in giudicato
determina l'assoggettamento dell'azione diretta alla liquidazione al termine
prescrizionale di cui all'art. 2953 ce, nonché la produzione degli effetti
interruttivi della prescrizione nei confronti di coloro che hanno esercitato le
azioni concluse con la condanna generica (Cass. 15/09/1995, n.9771; Cass.
13/12/2002, n.17825; Cass. 04/04/2001, 4966 ).
2.2.Fondata è anche la censura secondo cui nella fattispecie non è
ipotizzabile un reato di epidemia colposa o lesioni colpose plurime.
Per poter usufruire di un termine più lungo di prescrizione rispetto a quello
quinquennale di cui all'art. 2947, c. 1, ce, sarebbe necessario ritenere
ipotizzabili i reati di lesioni colpose plurime o di epidemia colposa, o
omicidio colposo, per i quali i termini prescrizionali erano di dieci anni.
Sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (L. 5.12.2005, n.
251), va, tuttavia, osservato che la prescrizione da considerare , ai fini
civilistici di cui all'art. 2947, c. 3, è quella prevista alla data del fatto,
mentre i principi di cui all'art. 2 c.p. attengono solo agli aspetti penali, per
effetto di successioni di leggi penali nel tempo. Nella fattispecie è da
escludere il reato di epidemia colposa (art. 438.452 c.p.), in quanto
quest'ultima fattispecie, presupponente la volontaria diffusione di germi
patogeni, sia pure per negligenza, imprudenza o imperizia, con conseguente
incontrollabilità dell'eventuale patologia in un dato territorio e su un numero
indeterminabile di soggetti, non appare conciliarsi con l'addebito di
responsabilità a carico del Ministero, prospettato in termini di omessa
sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati: in ogni caso,
la posizione del Ministero è quella di un soggetto non a diretto contatto con la
fonte del rischio. A ciò si aggiunga che elementi connotanti il reato di
epidemia sono : a) la sua diffusività incontrollabile all'interno di un numero
rilevante di soggetti, mentre nel caso dell'HCV e dell'HBV non si è al cospetto
di malattie a sviluppo rapido ed autonomo verso un numero indeterminato di
soggetti; b) l'assenza di un fattore umano imputabile per il trasferimento da
soggetto a soggetto, mentre nella fattispecie è necessaria l'attività di
emotrasfusione con sangue infetto; c) il carattere contagioso e diffuso del
morbo, la durata cronologicamente limitata del fenomeno (poiché altrimenti si
verserebbe in endemia). Va esclusa anche la configurabilità del reato di lesioni
colpose plurime, stante l'impossibilità di individuare in capo al Ministero una
condotta omissiva unica dalla quale scaturirebbero le lesioni sofferte dai vari
danneggiati, tanto più se si tiene conto che le singole attività di omissioni di
controllo e vigilanza fanno capo a diversi soggetti (persone fisiche)
succedutisi nel tempo con diversi e successivi atti di autorizzazione alla
commercializzazione ed al consumo di partite di sangue.
2.3.Rimane, quindi, solo la configurabilità dei reati di lesioni colpose,
anche gravissime, o del reato di omicidio colposo non potendosi negare che il
comportamento colposamente omissivo da parte degli organi del Ministero preposti
alla farmacosorveglianza sia stata una causa, quanto meno concorrente, nella
produzione dell'evento dannoso. Sennonché va osservato che la prescrizione
decennale nell'ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera solo in
favore di quegli attori (congiunti del contagiato) che abbiano agito in giudizio
(iure proprio) per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile
all'emotrasfusione (o all'assunzione di emoderivati) con sangue infetto e non
per tutti gli altri attori che abbiano agito nello stesso giudizio solo per
richiedere il risarcimento del danno conseguente a lesioni colpose.
2.4.Quando, invece, ricorra solo quest'ultima ipotesi (lesioni colpose) va
osservato che anche la prescrizione del reato di lesioni colpose matura in
cinque anni.
2.5.Infondata è la censura secondo cui non sarebbe possibile nella
fattispecie un'equiparazione del termine prescrizionale civile a quello penale (
nei termini di cui all'art. 2947, c. 3, ce.) non essendo il Ministero l'autore
dell'illecito penale.
Infatti in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
derivante da fatto illecito, la previsione dell'art. 2947, c. 3, et. si
riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi
della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, non solo all'azione civile
esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile
diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di
responsabilità indiretta (Cass. 09/10/2001, n.12357; Cass. 6/02/1989, n.729).
2.6.Infondata è anche la censura secondo cui la corte territoriale non
avrebbe valutato l'esistenza dell'elemento psicologico, pur necessario ai fini
della ritenuta sussistenza dei reati di omicidio colposo (per le sole
fattispecie in cui ricorra) o lesioni colpose. E' vero che nel caso in cui
l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale
non sia stato promosso, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato
si applica anche all'azione di risarcimento dei danni, a condizione che il
giudice civile accerti "incidenter tantum" la sussistenza di una fattispecie che
integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi,
soggettivi e oggettivi (Cass. 28/07/2000, n.9928; Cass. 10/06/1999, n.5701).
Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata (pag. 16) riscontra
l'elemento colposo dell'Amministrazione: ( e, quindi, dei suoi funzionari) nel
non adottare gli accorgimenti utili a scongiurare il contagio di tali note
patologie effettuando determinati trattamenti ed analisi del sangue acquisito.
2.7.Inammissibile è la censura secondo cui l'Amministrazione avrebbe agito in
presenza l'attività medico-chirurgica e del consenso dell'avente diritto e che
di tener conto il giudice di appello. A parte ogni altra considerazione, va
rilevato che il ricorrente non ha indicato se e quando tale questione sia stata
posta all'esame del giudice di merito, non risultando sul punto alcunché nella
sentenza impugnata.
Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di
fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il
ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di
evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere
non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per
Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,
onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale
asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 21/02/2006,
n.3664; Cass. 22/05/2006, n. 11922 ; Cass. 19/05/2006, n. 11874;Cass.
11/01/2006, n. 230).
3.1. Il punto di maggior rilievo è l'individuazione del dies a quo per la
decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, quale è
quello relativo a malattia da contagio.
Come è noto, in base all'art. 2935 ce, norma assolutamente aperta a
molteplici e contrapposte interpretazioni, la prescrizione della pretesa
risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere. L'art. 2947, 1° comma, ce. aggiunge che il diritto al risarcimento del
danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il «fatto
si è verificato».
Nell'evoluzione giurisprudenziale questa Corte (Cass. n. 12666 del 2003;
Cass. n. 9927 del 2000) ha affrontato il significato da attribuirsi
all'espressione «verificarsi del danno», specificando che il danno si manifesta
all'esterno quando diviene «oggettivamente percepibile e riconoscibile» anche in
relazione alla sua rilevanza giuridica. La Corte, successivamente, ha ritenuto
che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi
assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo
di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947, 1° comma, ce non dal
momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui
diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal
momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno
ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando
l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenz e
scientifiche. Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio,
la prescrizione non può iniziare a decorrere, poiché la malattia, sofferta come
tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in sé a concretizzare
il "fatto" che l'art. 2947, 1° comma, ce. individua quale esordio della
prescrizione (Cass. 21/02/2003, n.2645 ; Cass. 05/07/2004, n. 12287; Cass.
08/05/2006, n. 10493).
Viene applicato, unitamente al principio della «conoscibilità del danno»,
quello della «rapportabilità causale».
3.2.Ritengono queste Sezioni Unite di dover condividere tale ultimo
orientamento. L'individuazione del dìes a quo ancorata solo ed esclusivamente al
parametro deH'«esteriorizzazione del danno» può, come visto, rivelarsi limitante
ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l'inattività
(incolpevole) della vittima rispetto all'esercizio dei suoi diritti.
È quindi del tutto evidente come l'approccio all'individuazione del dies a
quo venga a spostarsi da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel
tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento - e cioè
delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno «occulto» a quello
che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una
rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la
cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità
a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i
dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il
nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in
capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da
quest'ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni
alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto ( ciò è pacifico negli
ordinamenti anglosassoni, in tema di medicai malpractice).
3.3.Va specificato che il suddetto principio in tema di exordium
praescriptionis , non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità
soggettiva del danneggiato. Esso deve essere saldamente ancorato a due parametri
obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al
parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze
scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal giudice senza
scivolare verso un'indagine di tipo psicologico. In particolare, per quanto
riguarda l'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non andrà
apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria
diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura
sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in
relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era
ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o
avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa.
3.4. I principi, quindi, che vanno affermati, sono i seguenti:
" Anche allorché sia proposta domanda di condanna generica al risarcimento
del danno, da liquidarsi in separato giudizio, il convenuto, che assuma che il
proprio debito sia in tutto o in parte prescritto, ha l'onere di sollevare la
relativa eccezione in tale giudizio nei termini di legge a pena di decadenza e
non nel successivo giudizio di liquidazione del danno; il giudice di primo grado
ha l'obbligo di decidere su tale eccezione, che integra una preliminare di
merito, per cui l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venir meno ogni
interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato" "Il
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di
aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo
decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, c. l,c.c, non dal giorno in cui il
terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in
cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita
o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso
o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto
della diffusione delle conoscenze scientifiche".
4. Il problema che si pone, anche con riferimento al giudizio in esame, è la
valenza del responso delle Commissioni mediche ospedaliere, istituite presso
ospedali militari, di cui all'art. 4 1.210/1992, ai fini della decorrenza della
prescrizione.
In linea generale non può ritenersi che solo con la comunicazione di tale
responso inizi a decorrere la prescrizione, come pure sostenuto da parte della
giurisprudenza di merito. Tale tesi non pare convincente, per diversi ordini di
motivi: perché offre effettivamente il destro al creditore per dilatare a suo
piacere il corso della prescrizione; perché potrebbe portare ad affermare che il
dies a quo inizi anche a decorrere a causa già iniziata, negando l'effetto
interruttivo connaturato alla proposizione dell'azione; perché rischia di
enfatizzare il ruolo della consulenza medico-legale (effettuata peraltro in
riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell'indennizzo). Inoltre è
illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo
che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso
fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno
risarcimento di tutte le conseguenze del fatto danno so.
Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni
irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati,
appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda
amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente
percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili
conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la
certificazione emessa dalle commissioni mediche. 5. Ne consegue che nella
fattispecie sono fondate le censure relative al mancato accertamento della
prescrizione in relazione a ciascuna posizione soggettiva anche in sede di
giudizio relativo solo a domanda di condanna generica, alla ritenuta decorrenza
decennale della prescrizione del diritto al risarcimento del danno perché il
fatto costituirebbe un'ipotesi di reato di epidemia colposa o lesioni personali
plurime, (mentre la prescrizione è decennale in relazione a domande rela tive a
risarcimento del danno da decesso, proposte da congiunti iure proprio, in cui è
ipotizzabile un omicidio colposo); è infondata la censura, per violazione di
norme di diritto, relativamente al dies a quo della decorrenza della
prescrizione, avendo il giudice di merito fatto decorrere la stessa dalla data
in cui il danneggiato ha percepito (o avrebbe dovuto percepire) non solo la
malattia, ma anche che essa era conseguenza della trasfusione con sangue
infetto; è fondata la censura di vizio motivazionale della sentenza nella parte
in cui ha ritenuto che il danneggiato avesse avuto conoscenza del danno, anche
sotto il profilo eziologico, ai fini dell'exordium praescriptionis solo con il
responso della commissione medico ospedaliera. 6.Con il secondo motivo di
ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
2043, 2056 ce, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia a nonna dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Il Ministero lamenta la violazione di legge in ordine all'accertamento del nesso
causale e dell'elemento psicologico della colpa in capo al Ministero.
In particolare il ricorrente assume che i virus in questione e le tecniche di
rilevazione sarebbero stati individuati solo nel corso degli anni '80, per cui,
precedentemente a tale data, non poteva ritenersi sussistente, né un nesso
causale tra la pretesa attività omissiva del Ministero e l'evento del contagio
da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati né l'elemento soggettivo; che è
errato e non motivato l'assunto apodittico secondo il quale il Ministero già
dagli anni 70 sarebbe stato in grado di conoscere ed individuare tali virus; che
è errato l'assunto secondo cui, divenuto conoscibile il primo virus (epatite B),
il Ministero sarebbe tenuto al risarcimento anche per gli altri due (HIV ed
epatite C), anche se ancora non conosciuti alla data dell'emotrasfusione o
dell'assunzione degli emoderivati, sulla base del principio, affermato dalla
sentenza impugnata, che in tema di responsabilità extracontrattuale si risponde
anche dei danni non prevedibili.
Infine il Ministero, sulla base della normativa all'epoca vigente, nega che
su di esso gravasse un obbligo di vigilanza e controllo tale da renderlo
responsabile dei singoli casi di contagio, avendo egli solo un dovere di
vigilanza complessiva e non specifica sul singolo caso.
7.1. Il motivo è infondato.
Va anzitutto esaminata la normativa che regolava l'attività del Ministero in
tema di emotrasfusione e di emoderivati all'epoca dei fatti.
La L. n. 592/1967, (art. 1) attribuisce al Ministero le direttive tecniche
per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti
alla raccolta, preparazione, conservazione, e distribuzione del sangue umano per
uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita la
vigilanza, nonché (art. 21) il compito di autorizzare l'importazione e
l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico. Il
d.p.r. n. 1256/1971 contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la
funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. 2,3, 103, 112).
La legge n. 519/1973 attribuisce all'Istituto superiore di sanità compiti
attivi a tutela della salute pubblica.
La legge 23.12.1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale
conserva al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione
del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti
funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti
farmaceutici e degli emoderivati (art. 6 lett. b,c), mentre l'art. 4, n. 6,
conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano
costituiscono materia di interesse nazionale.
Il d.l.n. 443 del 1987 stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla ed.
"farmacosorveglianza" da parte del Ministero della Sanità, che può stabilire le
modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere
provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio.
Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n.
107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di
emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della
legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia
di sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale alla
funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L'omissione da
parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il
quale l'ordinamento attribuisce il potere ( qui concernente la tutela della
salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come
nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di
vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel
potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.
7.2.Inquadrata, quindi, la responsabilità del Ministero nell'ambito della
responsabilità aquiliana ex art. 2043 ce, da omessa vigilanza, va osservato che,
come statuito da Corte Cost. 22.6.2000 n. 226 e 18.4 1996 n. 118, la menomazione
della salute derivante da trattamenti sanitari può determinare le seguenti
situazioni: a) il diritto al risarcimento pieno del danno, secondo la previsione
dell'art. 2043 cod. civ., in caso di comportamenti colpevoli; b) il diritto a un
equo indennizzo, discendente dall'art. 32 della Costituzione in collegamento con
l'art. 2, ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza
dell'adempimento di un obbligo legale; e) il diritto, ove ne sussistano i
presupposti a norma degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di sostegno
assistenziale disposte dal legislatore, nell'ambito dell'esercizio
costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali.
In quest'ultima ipotesi si inquadra la disciplina apprestata dalla legge n.
210 del 1992, che opera su un piano diverso da quello in cui si colloca quella
civilistica in tema di risarcimento del danno, compreso il cosiddetto danno
biologico.
Per quanto qui interessa, al fine di evidenziare la distanza che separa il
risarcimento del danno dall'indennità prevista dalla legge predetta, basta
rilevare che la responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito
e danno risarcibile e configura quest'ultimo, quanto alla sua entità, in
relazione alle singole fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal
giudice, mentre il diritto all'indennità sorge per il sol fatto del danno
irreversibile derivante da infezione post-trafusionale, in una misura prefissata
dalla legge. Ciò comporta che vada condiviso l'orientamento favorevole della più
avvertita dottrina al concorso tra il diritto all'equo indennizzo di cui alla 1.
n. 210 del 1992 ed il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 ce, per cui
nel caso in cui ricorrano gli estremi di una responsabilità civile per colpa la
presenza della legge n. 210/1992, come modificata dalla 1. n. 238/1997, non ha
escluso in alcun modo che il privato possa chiedere e che il giudice possa
procedere alla ricerca della responsabilità aquiliana, senza che esista
automatismo tra le due figure (mentre non è oggetto di questo ricorso il diverso
problema se si tratti di diritti alternativi, ovvero cumulabili ed - in caso
positivo- in quali termini).
8.1.Inquadrata, quindi, la responsabilità del Ministero nell'ambito della
responsabilità aquiliana ex art. 2043 ce, da omessa vigilanza, va ora esaminata
la questione del nesso causale in siffatto tipo di responsabilità.
Osserva preliminarmente questa Corte che l'insufficienza del tradizionale
recepimento in sede civile dell'elaborazione penalistica in tema di nesso
causale è emersa con chiarezza nelle concezioni moderne della responsabilità
civile, che costruiscono la struttura della responsabilità aquiliana intorno al
danno ingiusto, anziché al "fatto illecito", divenuto "fatto dannoso".
In effetti, mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il
fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso
causale, ed evento naturalistico o giuridico) , ai fini della responsabilità
civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale.
E tuttavia un "fatto" è pur sempre necessario perché la responsabilità sorga,
giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza di una delle fattispecie
normative di cui agli artt. 2043 e segg. ce, le quali tutte si risolvono nella
descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento o ad una condotta o a
cose o a fatti di altra natura, che si trovino in una particolare relazione con
il soggetto chiamato a rispondere.
Il "danno" rileva così sotto due profili diversi: come evento lesivo e
come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità
materiale ed il secondo da quella giuridica.
Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi
esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo ( di cui è un elemento
l'evento lesivo).
Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è
l'obbligazione risarcitoria.
8.2.Proprio in conseguenza di ciò si è consolidata nella cultura giuridica
contemporanea l'idea, sviluppata soprattutto in tema di nesso causale, che
esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto
idoneo a fondare la responsabilità (per la quale la problematica causale, detta
causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale,
artt. 40 e 41 c.p., ed il danno rileva solo come evento lesivo) e la
determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto
dell'obbligazione risarcitoria.
A questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 ce.(richiamato
dall'art. 2056 ce), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite
"che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (ed. causalità
giuridica), per cui esattamente si è dubitato che la norma attenga al nesso
causale e non piuttosto alla determinazione del quantum del risarcimento,
selezionando le conseguenze dannose risarcibili. Secondo l'opinione
assolutamente prevalente, occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso
che deve sussistere tra comportamento ed evento perche' possa configurarsi, a
monte, una responsabilità' "stmtturale" (Haftungsbegrùndende Kausalitàt) e,
dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente
l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di
delimitare, a valle, i confini di una (già' accertata) responsabilità'
risarcitoria (Haftungsausfullende Kausalitàt).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, tale distinzione è
ravvisabile, rispettivamente, nel primo e nel secondo comma dell'art. 1227 ce:
il primo comma attiene al contributo eziologico del debitore nella produzione
dell'evento dannoso, il secondo comma attiene al rapporto evento- danno
conseguenza, rendendo irrisarcibili alcuni danni. Nel macrosistema civilistico
l'unico profilo dedicato al nesso eziologico, è previsto dall'art. 2043 ce, dove
l'imputaizione del "fatto doloso o colposo" è addebitata a chi "cagiona ad altri
un danno ingiusto", o, come afferma l'art. 1382 Code Napoleon "qui cause au
autrui un dommage".
Un'analoga disposizione, sul danno ingiusto e non sul danno da risarcire, non
è richiesta in tema di responsabilità ed. contrattuale o da inadempimento,
perché in tal caso il soggetto responsabile è, per lo più, il contraente rimasto
inadempiente, o il debitore che non ha effettuato la prestazione dovuta. E
questo è uno dei motivi per cui la stessa giurisprudenza di legittimità partendo
dall'ovvio presupposto di non dover identificare il soggetto responsabile del
fatto dannoso, si è limitata a dettare una serie di soluzioni pratiche, caso per
caso, senza dover optare per una precisa scelta di campo, tesa a coniugare il
"risarcimento del danno", cui è dedicato l'art. 1223 ce, con il rapporto di
causalità. Solo in alcune ipotesi particolari, in cui l'inadempimento
dell'obbligazione era imputabile al fatto illecito del terzo, il problema della
causalità è stato affrontato dalla giurisprudenza, sia sotto il profilo del
rapporto tra comportamento ed evento dannoso sia sotto quello tra evento dannoso
e conseguenze risarcibili.
Il sistema di valutazione e determinazione dei danni, siano essi contrattuali
o extracontrattuali, in virtù del rinvio operato dall'art. 2056 ce, è composto
dagli artt. 1223, 1226 e 1227 ce e, in tema di responsabilità da inadempimento,
anche dalla disposizione dell'art. 1225 ce A queste norme si deve aggiungere il
principio ricavabile dall'art. 1221 ce che si fonda sul giudizio ipotetico di
differenza tra la situazione quale sarebbe stata senza il verificarsi del fatto
dannoso e quella effettivamente avvenuta.
8.3. Ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità
aquiliana la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei
principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p.,ritengono che un evento è
da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il
primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della
condicio sine qua non).
Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause , posto dall'art. 41
c.p, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più
azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale,
trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal
secondo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere
attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa
condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause
preesistenti,ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie
causale già in atto (Cass. 19.12.2006, n. 27168; Cass. 8.9.2006, n. 19297; Cass.
10.3.2006, n. 5254; Cass. 15.1.1996, n. 268).
Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una
causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali
così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si
produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si
presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della
c. d. causalità adeguata o quella similare della ed. regolarità causale ( ex
multis: Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n.
21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962).
8.4. Quindi, per la teoria della regolarità causale, ampiamente utilizzata
anche negli ordinamenti di common law, ciascuno è responsabile soltanto delle
conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente
prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la
responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
Sulle modalità con le quali si deve compiere il giudizio di adeguatezza, se cioè
con valutazione ex ante, al momento della condotta, o ex post, al momento del
verificarsi delle conseguenze dannose, si è interrogata la dottrina tedesca ben
più di quella italiana, giungendo alle prevalenti conclusioni secondo le quali
la valutazione della prevedibilità obiettiva deve compiersi ex ante, nel momento
in cui la condotta è stata posta in essere, operandosi una "prognosi postuma",
nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta l'azione, era
del tutto imprevedibile che ne sarebbe potu ta discendere una data conseguenza.
La teoria della regolarità causale, pur essendo la più seguita dalla
giurisprudenza, sia civile che penale, non è andata esente da critiche da parte
della dottrina italiana, che non ha mancato di sottolineare che il giudizio di
causalità adeguata, ove venisse compiuto con valutazione ex ante verrebbe a
coincidere con il giudizio di accertamento della sussistenza dell'elemento
soggettivo. Ma la censura non pare condivisibile, in quanto tale prevedibilità
obbiettiva va esaminata in astratto e non in concreto ed il metro di valutazione
da adottare non è quello della conoscenza dell'uomo medio ma delle migliori
conoscenze scientifiche del momento (poiché non si tratta di accertare
l'elemento soggettivo, ma il nesso causale).
In altri termini ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile non da
parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o
scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un
giudizio di non improbabilità dell'evento. Il principio della regolarità causale
diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da
ogni riferimento soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso causale)
da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto
ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più
propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza)
dell'illecito. Inoltre se l'accertamento della prevedibilità dell'evento, ai
fini della regolarità causale fosse effettuato ex post, il nesso causale sarebbe
rimesso alla variabile del tempo intercorrente tra il fatto dannoso ed il suo
accertamento, nel senso che quanto maggiore è quel tempo tanto maggiore è la
possibilità di sviluppo delle conoscenze scientifiche e quindi dell'accertamento
positivo del nesso causale ( con la conseguenza illogica che della lunghezza del
processo, segnatamente nelle fattispecie a responsabilità oggettiva, potrebbe
giovarsi l'attore, sul quale grava l'onere della prova del nesso causale).
8.5.Nell'imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come
termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (Cass. n. 20328
del 2006; Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass. 22/10/2003,
n.15789) : rilievo che si traduce a volte nell'affermazione dell'esigenza, per
l'imputazione della responsabilità, che il danno sia una concretizzazione del
rischio, che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. E' questa
l'ipotesi per la quale in parte della dottrina si parla anche di mancanza di
nesso causale di antigiuridicità e che effettivamente non sembra estranea ad una
corretta impostazione del problema causale, anche se nei soli limiti di supporto
argomentativo ed orientativo nell'applicazione della regola di cui all'art. 40,
c. 2, c.p.. Poiché l'omissione di un certo comportamento, rileva, quale
condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto
quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica
specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della
posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante
l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi
verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica)
in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla
sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della
materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo
specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.
L'individuazione di tale obbligo si connota come preliminare per l'apprezzamento
di una condotta omissiva sul piano della causalità, nel senso che, se prima non
si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere
generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del
comportamento sul piano causale.
La causalità nell'omissione non può essere di ordine strettamente materiale,
poiché ex nihilo nihil flt.
Anche coloro (corrente minoritaria) che sostengono la causalità materiale
nell'omissione e non la causalità normativa (basata sull'equiparazione disposta
dall'art. 40 c.p.) fanno coincidere l'omissione con una condizione negativa
perché l'evento potesse realizzarsi. La causalità è tuttavia accertabile
attraverso un giudizio ipotetico: l'azione ipotizzata, ma omessa, avrebbe
impedito l'evento?
In altri termini non può riconoscersi la responsabilità per omissione
quando il comportamento omesso, ove anche fosse stato tenuto, non avrebbe
comunque impedito l'evento prospettato: la responsabilità non sorge non perché
non vi sia stato un comportamento antigiuridico (l'omissione di un comportamento
dovuto è di per sé un comportamento antigiuridico), ma perchè quell'omissione
non è causa del danno lamentato.
Il giudice pertanto è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile
all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato
se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa
impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto
di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al
posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la
condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
8.6. Si deve quindi ritenere che i principi generali che regolano la
causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40
e 41 c.p e dalla "regolarità causale", in assenza di altre norme
nell'ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo
logico e conformi a massime di esperienza.
Tanto vale certamente allorché all'inizio della catena causale è posta una
condotta omissiva o commissiva, secondo la norma generale di cui all'art. 2043
c.c..
Né può costituire valida obbiezione la pur esatta considerazione delle
profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito
civile ed accertamento dell'illecito penale, essendo il primo fondato
sull'atipicità dell'illecito, essendo possibili ipotesi di responsabilità
oggettiva ed essendo diverso il sistema probatorio.
La dottrina, che sostiene tale linea interpretativa, finisce per giungere
alla conclusione che non può definirsi in modo unitario il nesso di causalità
materiale in civile, potendo avere tante sfaccettature quante l'atipicità
dell'illecito.
Altra parte della dottrina, sulla base delle stesse considerazioni, ha finito
per dissolvere ogni questione sulla causalità materiale in una questione di
causalità giuridica (in diversa accezione da quella sopra esposta, con
riferimento all'art. 1223 ce), per cui un certo danno è addebitato ad un
soggetto chiamato a risponderne ed il legame "causale" tra responsabile e danno
è tutto normativo.
8.7.Ritengono queste S.U. che le suddette considerazioni non sono decisive
ai fini di un radicale mutamento di indirizzo, dovendosi solo specificare che
l'applicazione dei principi generali di cui agli artt. 40 e 41 cp., temperati
dalla " regolarità causale", ai fini della ricostruzione del nesso eziologico va
adeguata alle peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità
civile.
Il diverso regime probatorio attiene alla fase di accertamento giudiziale,
che è successiva al verificarsi ontologico del fatto dannoso e che può anche
mancare. Di questo si vedrà più ampiamente in seguito.
E' vero che la responsabilità civile orbita intorno alla figura del
danneggiato, mentre quella penale intorno alla figura dell'autore del reato, ma
come è stato acutamente rilevato, un responsabile è pur sempre necessario, se
non si vuole trasformare la responsabilità civile in un'assicurazione contro i
danni, peraltro in assenza di premio.
L'atipicità dell'illecito attiene all'evento dannoso, ma non al rapporto
eziologico tra lo stesso e l'elemento che se ne assume generatore, individuato
sulla base del criterio di imputazione.
E' vero, altresì, che, contrariamente alla responsabilità penale, il
criterio di imputazione della responsabilità civile non sempre è una condotta
colpevole; ciò comporta solo una varietà di tali criteri di imputazione, ma da
una parte non elimina la necessità del nesso di causalità di fatto e dall'altra
non modifica le regole giuridico-logiche che presiedono all'esistenza del
rapporto eziologico.
Il problema si sposta sul criterio di imputazione e sulle figure (tipiche) di
responsabilità oggettiva. E' esatto che tale criterio di imputazione è segnato
spesso da un'allocazione del costo del danno a carico di un soggetto che non
necessariamente è autore di una condotta colpevole (come avviene generalmente e
come è previsto dalla clausola generale di cui all'art. 2043 ce, secondo il
principio classico, per cui non vi è responsabilità senza colpa: "ohne schuld
keine haftung), ma ha una determinata esposizione a rischio ovvero costituisce
per l'ordinamento un soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno (dando
attuazione, anche sul terreno dell'illecito, al principio di solidarietà accolto
dalla nostra Costituzione) ovvero è il soggetto che aveva la possibilità della
cost-benefit analysis, per cui deve sopportarne la responsabilità, per essersi
trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo
nel modo più conveniente, sicché il verificarsi del danno discende da un'opzione
per il medesimo, assunta in alternativa alla decisione contraria.
Sennonché il criterio di imputazione nella fattispecie ( con le ragioni che
lo ispirano) serve solo ad indicare quale è la sequenza causale da esaminare e
può anche costituire un supporto argomentativo ed orientativo nell'applicazione
delle regole proprie del nesso eziologico, ma non vale a costituire autonomi
principi della causalità. Sostenere il contrario implica riportare sul piano
della causalità elementi che gli sono estranei e che riguardano il criterio di
imputazione della responsabilità o l'ingiustizia del danno.
8.8.Un rapporto causale concepito allo stato puro tende all'infinito. La
responsabilità oggettiva non può essere pura assenza o irrilevanza dei criteri
soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi con altri di natura
oggettiva, i quali svolgono nei confronti del rapporto di causalità la medesima
funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti
illeciti. Mentre nella responsabilità per colpa quest'ultima si asside su un
nesso causale tra evento e condotta ai fini della qualificazione di quest'ultima
in funzione della responsabilità, nella responsabilità oggettiva sono i criteri
di imputazione ad individuare il segmento della sequenza causale,
tendenzialmente infinita, alla quale fare riferimento ai fini della
responsabilità.
Anzi, a ben vedere, sono decisivi nella sfera giuridica "da fare
responsabile". Ciò perché nella fattispecie di responsabilità oggettiva il nesso
causale non si identifica nel rapporto eziologico tra evento e condotta di un
agente candidato alla responsabilità, bensì o si riferisce alla condotta di
altri o addirittura non coincide con una condotta, bensì con una concatenazione
tra fatti di altra natura, inidonea a risolvere la questione della
responsabilità. Tale questione la norma di volta in volta risolve mediante
qualcosa di ulteriore, che è costituito da una qualificazione, espressiva
appunto del criterio di imputazione. Esso in questo caso non si limita a
stabilire quale segmento di una certa catena causale debba ritenersi rilevante
ai fini della responsabilità, ma addirittura serve ad individuare la catena
causale alla quale fare riferimento e, attraverso tale riferimento, la sfera
soggettiva sulla quale deve gravare il costo del danno.
8.9.Sennonchè detto ciò, ai fini dell'individuazione del soggetto chiamato
alla responsabilità dal criterio di imputazione, un nesso causale è pur sempre
necessario tra l'evento dannoso e, di volta in volta, la condotta del soggetto
responsabile (in ipotesi di responsabilità per colpa) o la condotta di altri (ad
es. art. 2049 ce.) o i fatti di altra natura considerati dalla specifica norma
(ad es. artt. 2051, 2052, 2054, c. 4, ce), posti all'inizio della serie causale.
Rimane il problema di quando e come rilevi giuridicamente tale
"concatenazione causale" tra la condotta di altri e l'evento ovvero tra il fatto
di altra natura e l'evento ( di cui debba rispondere il soggetto gravato della
responsabilità oggettiva).
In assenza di norme civili che specificamente regolino il rapporto
causale, ancora occorre far riferimento ai principi generali di cui agli artt.
40 e 41 c.p., con la particolarità che in questo caso il nesso eziologico andrà
valutato non tra la condotta del soggetto chiamato a rispondere, ma tra
l'elemento individuato dal criterio di imputazione e l'evento dannoso. In altri
termini, mentre nella responsabilità penale il rapporto eziologico ha sempre
come punto di riferimento iniziale la condotta dell'agente, in tema di
responsabilità civile extracontrattuale il punto di partenza del segmento
causale rilevante può essere anche altro, se in questi termini la norma fissa il
criterio di imputazione, ma le regole per ritenere sussistente, concorrente,
insussistente o interrotto il nesso causale tra tale elemento e l'evento
dannoso, in assenza di altre disposizioni normative, rimangono quelle fissate
dagli artt. 40 e 41 c.p.. Il rischio o il pericolo, considerati eventualmente
dal la ratio dello specifico paradigma normativo ai fini dell'allocazione del
costo del danno, possono sorreggere la motivazione che porta ad accertare la
causalità di fatto, ma restano categorie di mero supporto che da sole non
valgono a costruire autonomamente una teoria della causalità nell'illecito
civile.
8.10. Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico
ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra
il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo
vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U.
11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della
preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità
dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di
quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato
da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standars delle prove in
tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo
civile e penale (in questo senso vedansi: la recentissima Cass. 16.10.2007, n.
21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n.
4400; Cass. 21.1.2000 n. 632). Anche la Cor te di Giustizia CE è indirizzata ad
accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo
probabilistico (CGCE, 13/07/2006, n.295, ha ritenuto sussistere la violazione
delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore se "appaia
sufficientemente probabile" che l'intesa tra compagnie assicurative possa avere
un'influenza sulla vendita delle polizze della detta assicurazione; Corte
giustizia CE, 15/02/2005, n.12, sempre in tema di tutela della concorrenza, ha
ritenuto che "occorre postulare le varie concatenazioni causa-effetto, al fine
di accogliere quelle maggiormente probabili").
Detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può
essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle
frequenze di classi di eventi (ed. probabilità quantitativa o pascaliana), che
potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il
grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di
esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso
concreto (ed. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della
probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi
sulla base dei relativi elementi di conferma (ed. evidence and inference nei
sistemi anglosassoni).
8.11. Le considerazioni sopra esposte, maturate in relazione alla
problematica del nesso di causalità, portano ad enunciare il seguente principio
di diritto per la decisione del caso concreto, attinente alla responsabilità del
Ministero della Sanità (oggi della Salute) da omessa vigilanza, correttamente
applicato dalla sentenza impugnata:
"Premesso che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e
vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico
(emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni
di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè fosse
utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars
di esclusione di rischi, il giudice, accertata l'omissione di tali attività,
accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la
conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile
veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata - infine -
l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o
assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi,
che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per
converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe
impedito la versificazione dell'evento".
9.1. Dal principio sopra esposto in tema di nesso causale da comportamento
omissivo, emerge anche il criterio per la delimitazione temporale della
responsabilità del Ministero. Questa Corte, con sentenza 31/05/2005, n.11609,
osservava che, finché non erano conosciuti dalla scienza medica mondiale, i
virus della HIV, HBC ed HCV, proprio perché l'evento infettivo da detti virus
era già astrattamente inverosimile, in quanto addirittura anche astrattamente
sconosciuto, mancava il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e
l'evento lesivo, in quanto all'interno delle serie causali non poteva darsi
rilievo che a quelle soltanto che, nel momento in cui si produsse l'omissione
causante e non successivamente, non apparivano del tutte inverosimili, tenuto
conto della norma comportamentale o giuridica, che imponeva l'attività omessa.
La corte di legittimità, quindi, riteneva esente da vizi logici la sentenza
della Corte di appello, che aveva ritenuto di delimitare la respon sabilità del
Ministero a decorrere dal 1978 per l'HBC (epatite B), dal 1985 per l'HIV e dal
1988 per l'HCV (epatite C), poiché solo in tali rispettive date erano stati
conosciuti dalla scienza mondiale rispettivamente i virus ed i tests di
identificazione.
9.2. Ritengono, invece, queste S.U. (in conformità a quanto ritenuto da una
parte della giurisprudenza di merito e della dottrina) che non sussistono tre
eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed
indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità
fìsica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale:
trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità.
Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui
individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva
competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del Ministero anche
per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e
diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo
dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero
non aveva controllato, come pure era obbligato per legge.
Di fronte ad obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo
imposti dalla legge, deve inoltre sottolinearsi che si arresta la
discrezionalità amministrativa, ove invocata per giustificare le scelte operate
nel peculiare settore della plasmaferesi. Il dovere del Ministero di vigilare
attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati
postula un dovere particolarmente pregnante di diligenza nell'impiego delle
misure necessarie a verificarne la sicurezza, che comprende il dovere di
adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità
della trasfusione.
9.3.E' infondata anche la censura relativa alla mancato accertamento
dell'elemento psicologico colposo del Ministero. Avendo ritenuto il giudice di
merito che il Ministero aveva l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato
per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori
non presentassero alterazioni delle transaminasi, l'omissione di tale condotta,
integrando la violazione di un obbligo specifico, integra la colpa.
10.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043, 2059 ce, nonché l'omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi
dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che erratamente la sentenza
impugnata ha riconosciuto agli attori il danno morale, mentre per il combinato
disposto degli artt. 2059 ce e 185 cp. sarebbe stato necessario individuare una
persona fìsica che potesse rispondere del reato e che la stessa fosse legata al
Ministero da rapporto di dipendenza.
11. Il motivo è infondato.
Anzitutto va osservato che l'azione civile per il risarcimento del danno, nei
confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che
integra un'ipotesi di reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per
quelli non patrimoniali - anche quando rimanga ignoto l'autore del fatto che
integra un'ipotesi di reato, sempre che sia certa l'appartenenza di quest'ultimo
ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il
soggetto che di quell'attività deve rispondere (Cass. 10/02/1999, n.l 135; Cass.
21/11/1995, n.12023).
Ne consegue che, una volta che il giudice di merito aveva accertato che il
Ministero non aveva compiuto l'attività di farmacosorveglianza, cui era
normativamente tenuto, tale omissione non poteva che essere addebitata che ad
uno o più funzionari preposti a tale attività, risultando indifferente che poi
gli stessi fossero rimasti ignoti.
11.2.In ogni caso l'infondatezza del motivo discende anche dal nuovo
orientamento interpretativo dell'art. 2059 ce, adottato da questa Corte con le
sentenze 31.5.2003 n. 8827 ed 8828, ed ormai consolidato (cfr. Cass. 27.6.2007,
n. 14846) secondo cui il danno non patrimoniale conseguente all'ingiusta lesione
di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è
soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di
legge correlata all'art. 185 cp., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità
del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge
consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge
fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei
diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica
implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo co
nfigura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del
danno non patrimoniale.
12.Pertanto va accolto parzialmente il primo motivo di ricorso e vanno
rigettati il secondo ed il terzo. Va cassata, in relazione al motivo accolto,
l'impugnata sentenza e va rinviata la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si uniformerà
ai principi di diritto esposti al punto 3.4. Esistono giusti motivi per
compensare per intero le spese di questo giudizio di cassazione tra A. C. ed il
ricorrente Ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Salute nei
confronti di A. C. e compensa tra gli stessi le spese di questo giudizio di
cassazione. Quanto agli altri, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il
primo motivo di ricorso e rigetta i restanti motivi. Cassa, in relazione al
motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del
giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, lì 20 novembre 2007.
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Legge 25 Febbraio 1992,
n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni.
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Legge 29
ottobre 2005, n. 229 Disposizioni in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
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Legge
25 luglio 1997, n. 238
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n.
210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
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D.
Lgs. 9 Novembre 2007, n. 207
Attuazione della direttiva
2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto
riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue
e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi.
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Legge 14
luglio 1967, n. 592
Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano
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Legge
4 maggio 1990, n. 107
Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
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Sent. 11 gennaio 2008 n. 581 |
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